Art. 70
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 70

70 / 80
In vigore dal 13 apr 1961
La retribuzione mensile al farmacista lavoratore che presta la sua opera per mezzo servizio giornaliero è la metà dello stipendio base maggiorata del 25%, oltre la metà della contingenza. Qualora parte o tutta la contingenza passi a far parte dello stipendio, la maggiorazione suddetta sarà ridotta in misura proporzionale. Per il servizio prestato saltuariamente ad ore o a giornate fino ad un massimo di giorni 6, il compenso orario è pari a quello fissato per il lavoro straordinario diurno con un'ulteriore maggiorazione sul complesso di esso del 20%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-70