Art. 66
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 66

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In vigore dal 13 apr 1961
Al farmacista lavoratore viene corrisposto uno scatto per l'anzianità di servizio nella stessa farmacia come segue: ogni due anni di servizio aumento del 5% sul solo minimo contrattuale di stipendio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-66