Art. 64
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 64

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In vigore dal 13 apr 1961
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, durante il corso dell'anno, al lavoratore spettano tanti dodicesimi della tredicesima mensilità, quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-64