Art. 6
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 6

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In vigore dal 13 apr 1961
Trascorso il periodo di prova, il farmacista, che non sia stato disdettato, si intende confermato. Qualora il periodo di prova non sia stato determinato all'atto dell'assunzione, questa s'intende definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-6