Art. 47
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 47

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In vigore dal 13 apr 1961
Oltre il preavviso come sopra, al farmacista lavoratore che venga licenziato, non per cause disciplinari come è previsto dal successivo articolo ed abbia compiuto il primo anno di servizio, spetta un'indennità per ogni anno di servizio compiuto nella seguente misura: a) per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1948: 25/30 dello stipendio e dell'indennità di contingenza in atto al momento del licenziamento; b) dal 1 gennaio 1949 in poi, 30/30 della retribuzione mensile comprensiva di tutti gli elementi fissi di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-47