Art. 44
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 44

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In vigore dal 13 apr 1961
Analogamente, se il lavoratore non ottempera all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere l'importo corrispondente al mancato preavviso. Durante il periodo di preavviso il lavoratore può ridurre le stie prestazioni di due ore giornaliere, eccettuato il caso di dimissioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-44