Art. 41
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 41

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In vigore dal 13 apr 1961
In caso di dimissioni del lavoratore, la misura del preavviso, siccome sopra stabilita, viene ridotta a metà con minimo di giorni 30.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-41