CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 36
36 / 80In vigore dal 13 apr 1961
Avvenuta l'interruzione del servizio per malattia od infortunio, sempre che non causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni. Durante tale periodo, nel caso di infortunio, verrà corrisposta al lavoratore, da parte del datore di lavoro, una retribuzione uguale al 100% degli emolumenti fissi di cui all' per i primi tre mesi, retribuzione che diverrà pari al 75% per i successivi tre mesi.
Nel caso di malattia, invece, verrà corrisposta al lavoratore una retribuzione sempre riferita agli emolumenti fissi di cui all', ma pari alla seguente misura:
1) fino al terzo anno di servizio incluso, il 75% per tutti i sei mesi;
2) dall'inizio del quarto anno di servizio il 100% per i primi tre mesi e il 75% per i tre mesi successivi.
Il periodo di servizio si riferisce alla stessa farmacia.
I proprietari di farmacia, sono tenuti ad iscrivere all'I.N.A.M. i lavoratori dipendenti.
Le indennità che l'I.N.A.M. corrisponde al lavoratore in caso di malattia saranno integrate dal proprietario di farmacia fino a raggiungere la misura prevista precedentemente.
Nell'ipotesi che il proprietario non ottemperi all'obbligo di iscrizione del lavoratore all'I.N.A.M., le indennità già previste saranno a totale suo carico, a prescindere dai provvedimenti di legge.
Nell'ipotesi che il proprietario di farmacia abbia anticipato al lavoratore la quota parte di indennità di spettanza dell'I.N.A.M. il lavoratore è tenuto al rimborso di detta quota appena l'I.N.A.M. avrà provveduto alla liquidazione nei suoi confronti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-36