Art. 34
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 34

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In vigore dal 13 apr 1961
Al lavoratore colpito da lutto familiare nella persona del genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella, viene concesso un permesso retribuito di 5 giorni e da non calcolare agli effetti delle ferie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-34