Art. 32
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 32

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In vigore dal 13 apr 1961
Le assenze per qualsiasi motivo devono essere giustificate nel più breve tempo possibile e, comunque, salvo il caso derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore dall'inizio dell'assenza stessa. Prolungandosi l'assenza arbitraria, per tre giorni e non oltre i sei, il lavoratore è passibile della sospensione della retribuzione per la durata di giorni 10. Nel caso che l'assenza arbitraria superi i 6 giorni o nel caso che il lavoratore si renda recidivo di assenza arbitraria, il rapporto di lavoro si intende risolto per causa del lavoratore, il quale non avrà diritto alla indennità di quiescenza e di preavviso, salvo quanto dovesse ancora competergli per altri titoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-32