Art. 30
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 30

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In vigore dal 13 apr 1961
La domanda del congedo deve essere avanzata con almeno un mese di preavviso. A richiesta, la celebrazione del matrimonio deve essere documentata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-30