Art. 29
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 29

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In vigore dal 13 apr 1961
Al lavoratore che deve contrarre matrimonio viene concesso un congedo straordinario di 15 giorni, durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie, ne può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-29