Art. 26
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 26

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In vigore dal 13 apr 1961
Se durante il periodo di ferie il lavoratore, per sopravvenute esigenze nella farmacia, dovesse essere chiamato in servizio prima dello scadere del termine stesso, gli rimane il diritto di completare le ferie in epoca successiva. Al lavoratore vanno, in tal caso, rimborsate le spese sostenute sia per l'anticipato ritorno, sua per il successivo rientro nella sede dove godeva le ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-26