Art. 19
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 19

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In vigore dal 13 apr 1961
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi suddetti sono da considerarsi a tutti gli effetti come lavoro straordinario e sono compensate a norma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-19