Art. 11
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 11

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In vigore dal 13 apr 1961
È data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quello normale, di cui all'articolo precedente. Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario, nella misura massima di 2 ore giornaliere e di 52 ore mensili. Tale prestazione viene retribuita in base alla paga normale oraria calcolata come al successivo e maggiorata del 15%. La prestazione del lavoro straordinario può essere anche richiesta in ore diverse da quelle di apertura della farmacia per ragioni di riordinamento o di inventario, ecc. In tal caso, la maggiorazione di cui sopra va calcolata nella misura percentuale del 20 anziché del 15%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-11