Art. 10
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 10

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In vigore dal 13 apr 1961
L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia, stabilito con decreto del prefetto, sino al limite di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-10