Art. 1
CNL giornalistico Norme Transitorie

Art. 1

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In vigore dal 13 apr 1961
Fino a che non intervenga un nuovo ordinamento giuridico in tema di albo professionale dei giornalisti, si riconosce la prassi attuata fino ad ora dalla Commissione Unica per gli albi professionali dei giornalisti, con particolare riguardo alle eventuali esigenze di carattere eccezionale per la nomina dei direttori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cgn-1