CNL giornalistico Allegato 3 Accordo 15 gennaio 1955
Art. 4
55 / 56In vigore dal 13 apr 1961
Le percentuali previste dai sottonotati articoli del Contratto nazionale di lavoro 25 luglio 1953 che non avevano applicazione sulla intera retribuzione sono riproporzionate come in appresso:
1) La percentuale del 25% di cui al terz'ultimo comma dell' è ridotta ad 20%.
2) La percentuale del 15% stabilita dall' è ridotta all'11%.
3) Le percentuali del 10 e del 14% di cui all' sono rispettivamente ridotte all'8 e al 10%.
4) Le percentuali del 10 e del 25% di cui al secondo e al settimo comma, dell' sono rispettivamente ridotte all'8 e al 18%.
Il compenso mensile corrisposto ai praticanti dopo i 3 e i 12 mesi di servizio non dovrà essere inferiore rispettivamente al 60 e al 75% del minimo di stipendio previsto per i redattori ordinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cga-4