CNL giornalistico Allegato 3 Accordo 15 gennaio 1955
Art. 1
52 / 56In vigore dal 13 apr 1961
ALLEGATO 3
ACCORDO 15 GENNAIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI GIORNALISTI
Ritenuta la opportunità di attuare il conglobamento delle voci della retribuzione dei giornalisti dipendenti da aziende editrici di quotidiani, periodici ed agenzie di stampa e di procedere ad un nuovo assetto zonale delle retribuzioni stesse, si è convenuto quanto appresso:
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I minimi di stipendio stabiliti dall' del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 25 luglio 1953 sono abrogati.
Sono del pari abrogati il quarto, il quinto e il sesto capoverso del suddetto .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cga-1