Art. 9
CNL giornalistico

Art. 9

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In vigore dal 13 apr 1961
I redattori articolisti non possono cedere ad altri giornali o periodici gli articoli non pubblicati dal giornale o periodico al quale sono addetti, senza previo consenso dell'Editore, sentito il parere del Direttore. L'articolista, sia esso redattore, corrispondente, inviato speciale o semplice collaboratore, può pubblicare in volume gli articoli inviati, siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie, anche se non pubblicati dal giornale o periodico al quale erano destinati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-9