Art. 7
CNL giornalistico

Art. 7

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In vigore dal 13 apr 1961
È competenza specifica ed esclusiva del Direttore di impartire ai redattori le direttive politiche e tecnico professionali per lo svolgimento del lavoro. Il Direttore stabilisce altresì le mansioni di ogni redattore, dà le disposizioni necessarie al buon andamento del servizio e fissa anche gli orari quando ne ravvisi la necessità. Nota a verbale. La Federazione Italiana Editori Giornali di Gara che laddove fossero accertati casi di orario fuori della norma comune, d'accordo, se del caso con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, interverrà presso gli associati per eliminare tali casi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-7