Art. 15
CNL giornalistico

Art. 15

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In vigore dal 13 apr 1961
I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore e i corrispondenti di cui all', hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilità, l'ammontare della quale dovrà essere pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile, compresi i compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi. I nuovi assunti, che abbiano superato il periodo gli prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità, quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assunzione al 31 dicembre. Coloro che cessano di appartenere alla azienda, salvo che non siano in periodo di prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi decorsi dal 1 gennaio alla data di risoluzione del rapporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-15