Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 gen 1961
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI SEGNI - TAVIANI - PELLA RUMOR - COLOMBO MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 75. - VILLA
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