Art. 3
3 / 3In vigore dal 17 feb 1961
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà indicato il giorno di presentazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1960
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 118. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-30;1762#art-3