Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 apr 1961
All'art. 14 è aggiunto il seguente comma: "Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1898#art-4