Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione, Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 novembre 1958, e relative tabelle, per il personale non impiegatizio e impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizi di scambio effetti postali nelle stazioni ferroviarie, stipulato tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari e la Federazione italiana Autoferrotranvieri ed Internavigatori, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.L.; la Unione italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico - U.I.L; al quale ha aderito, in data 20 giugno 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.N.A.L.; Visto il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati, allegato al predetto contratto collettivo nazionale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 104, del 13 settembre 1960, del contratto e del regolamento sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 novembre 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del regolamento indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti servizi di scambio effetti postali nelle stazioni ferroviarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 26 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 99. -- VILLA
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