Art. 1
1 / 2In vigore dal 2 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4 della, legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio, e per il commercio con l'estero;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista "G" prevista dal Trattato di Roma, del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea con annessi Protocolli e Atto finale, firmato a Roma il 2 marzo 1960, a decorrere dalla data della sua entrata, in vigore, in conformità dell'art. 3 del medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1700#art-1