Art. 2
2 / 10In vigore dal 1 gen 1961
Per le merci esportate, che rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla eliminazione progressiva, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonché di ogni altra misura di effetto equivalente, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione, in conformità con la Decisione adottata dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 5 dicembre 1960 e riprodotta in allegato al presente decreto, ai fini della ammissione delle merci stesse al regime tariffario e contingentale della Comunità. Economica Europea nel Paese membro di destinazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1587#art-2