Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 1 gen 1961
Per le merci importate nelle condizioni di cui agli , rimane applicabile il regime daziario entrato in vigore dopo il 1 gennaio 1957, qualora questo risulta inferiore a quello applicato a tale data e ridotto secondo le norme del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1585#art-6