Art. 1
1 / 3In vigore dal 31 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodi transitorio definito dall'art. 8 dei Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato stesso;
Visti gli articoli 11 e 23 del Trattato sopra indicato;
Visti gli articoli 189 e 191 del Trattato medesimo;
Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune, ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra indicato;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera applicazione è data alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee, del 13 febbraio 1960,con cui viene adottata la Tariffa doganale comune stabilita ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e che si allega al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1584#art-1