Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1591, che estende ai dipendenti degli Enti locali le disposizioni concernenti i distintivi d'onore per i feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n. 763; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: I distintivi d'onore previsti dal regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1591, per feriti, mutilati o deceduti per causa di servizio, dipendenti da Enti locali, sono di metallo bianco, conformi ai modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n. 763.
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