Art. 6
6 / 10In vigore dal 16 apr 1961
Per sopperire a circostanze impreviste modificative del piano di contingentamento e compensazione della manodopera in ciascun Comune, i datori di lavoro, nei casi di urgente necessità, possono procedere al reperimento e all'assunzione diretta della manodopera occorrente, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, salvo restando l'obbligo di comunicazione dei lavoratori assunti all'Ufficio di collocamento del luogo dove si svolgono i lavori, entro il termine di 3 giorni da detto articolo previsto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1894#art-6