Art. 5
5 / 10In vigore dal 16 apr 1961
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'Ufficio di collocamento che ha provveduto all'avviamento della manodopera, entro il giorno 5 di ogni mese, il numero delle giornate di raccolta effettuato da ciascun lavoratore nel mese precedente.
Detto Ufficio, ultimata la campagna stagionale, dà comunicazione all'Ufficio di collocamento di provenienza della manodopera migrante, per le dovute annotazioni, del numero totale delle giornate di raccolta effettuato durante la campagna da ciascun lavoratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1894#art-5