Art. 3
3 / 10In vigore dal 16 apr 1961
I conduttori di aziende agricole sono tenuti a richiedere all'Ufficio di collocamento del luogo dove si svolgono i lavori, nei termini e con le modalità stabilite per ciascuna annata dal competente Ufficio provinciale del lavoro ai sensi del successivo , la manodopera occorrente per la raccolta delle olive del proprio fondo, dando successiva notizia dell'eventuale acquirente del frutto da raccogliere, a cui si intende trasferita la titolarità della richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1894#art-3