Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 apr 1961
I lavoratori che intendono essere avviati alla raccolta delle olive devono iscriversi, presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza, nelle speciali liste previste dall'ultimo comma dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264, specificando se intendono o meno migrare in altro Comune della stessa Provincia o di Provincia diversa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1894#art-2