Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normative ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959, per le aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed i lavoratori da esse dipendenti, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica e Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica, con la assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti: l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla gratifica natalizia e 13ª mensilità; la misura della percentuale di gratifica natalizia da compilare nella indennità di licenziamento; gli articoli 31 - titolo II e 78 - titolo IV del contratto nazionale collettivo di lavoro 13 ottobre 1946, sugli indumenti di lavoro e relativo concordato 10 maggio 1947, per l'applicazione delle norme di detti articoli allegati al predetto contratto; Visto il concordato nazionale salariale 28 luglio 1959, integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959, da valere per le aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed i lavoratori da esse dipendenti, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto predetto; Vista la tabella integrativa del concordato nazionali 28 luglio 1959, al medesimo allegata; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 90 del 4 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959 ed il concordato nazionale salariale 28 luglio 1959, relativi alle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed ai lavoratori da esse dipendenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e del concordato anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del vetro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 104. -- VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1809#art-1