Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visti per la provincia di Lecce: il contratto collettivo 10 aprile 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - C.G.I.L., l'Unione italiana del Lavoro, al quale ha aderito, in data 10 aprile 1957, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; il contratto collettivo 18 agosto 1955, tra le medesime parti di cui al predetto contratto 10 aprile 1957 l'Associazione libera Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati, la Unione Provinciale italiana Lavoratori U.I.L.; il contratto collettivo 6 ottobre 1953, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Libera dei Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L., l'Unione Provinciale italiana Lavoratori - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 11 e n. 14 della provincia di Lecce, in data 26 giugno 1960 e 30 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi indicati nel preambolo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti agricoli avventizi e gli addetti alla raccolta delle olive nella provincia di Lecce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 94. - VILLA
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1779#art-1