Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2140, emesso nell'adunanza del 18 ottobre 1913; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Morrone del Sannio, in provincia di Campobasso, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria in data 11 dicembre 1959, n. 21267, vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 novembre 1960 GRONCHI ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 52. - VILLA
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