Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 mar 1961
N. 1822. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione Nazionale Paracadutisti, con sede centrale in Roma, assume la denominazione di Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.D.I.) e ne viene approvato il nuovo statuto organico. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 22. - VILLA
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