Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa, del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, numero 1589;
Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione terza del 12 ottobre 1960, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Sono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Budoni, Lotzorai, Austis e San Teodoro, in provincia di Nuoro, e Ardauli, in provincia di Cagliari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1960
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 31. - VILLA
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