Art. 6
6 / 29In vigore dal 6 ago 1961
Gli aspiranti alla iscrizione nei ruoli debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura indicando il ruolo e le categorie di merci o servizi per cui chiedono di essere iscritti.
Alla domanda deve essere unita la quietanza rilasciata dall'Ufficio del registro, o l'attestazione del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa di iscrizione prevista al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.
Ai fini della documentazione relativa alle singole domande, le Camere di commercio, industria e agricoltura osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-6