Art. 5
5 / 29In vigore dal 6 ago 1961
Gli aspiranti alla iscrizione nei ruoli debbono essere di età maggiore, avere il godimento dei diritti civili e politici, risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria e agricoltura nei cui ruoli intendono iscriversi e godere di notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima accertata dalla Camera stessa.
Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo speciale debbono inoltre essere in possesso del titolo di studio prescritto dall' della legge 20 marzo 1913, n. 272.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-5