Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 ago 1961
Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli indicati negli . La Commissione è composta: a) dal membro della Giunta camerale scelto fra i commercianti, che la presiede; b) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti e da tre rappresentanti dei mediatori, tutti scelti e nominati dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie. La Commissione dura in carica tre anni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva in servizio presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-3