Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 6 ago 1961
Sono radiati dai ruoli: a) coloro che durante il periodo di sospensione loro inflitta, quali iscritti in uno dei ruoli, compiano atti inerenti al loro ufficio; b) coloro che abbiano subito tre sospensioni a causa di irregolarità accertate nell'esercizio della loro attività; c) coloro che non eseguano le decisioni arbitrali emesse nei loro confronti in materia di mediazione dagli Istituti arbitrali organizzati presso i mercati, le Borse merci e le Camere di commercio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-17