Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 6 ago 1961
Nei casi di reiscrizione nel ruolo da parte di chi ne sia stato cancellato per volontarie dimissioni da non oltre cinque anni, il richiedente è esonerato dallo esame pratico di idoneità per i rami e le categorie pur i quali era stato iscritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-15