Art. 12
12 / 29In vigore dal 6 ago 1961
Il candidato che non abbia superato la prova, d'esame può domandare di sostenerla nuovamente ma in ogni caso non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-12