Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 6 ago 1961
Ciascun componente la Commissione di esame dispone di dieci punti. Gli aspiranti devono riportare, per conseguire l'idoneità, una votazione media non inferiore ai sette decimi. Dello svolgimento delle prove d'esame viene redatto processo verbale che è sottoscritto da tutti i membri della Commissione d'esame e dal segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-11