Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del citato testo unico n. 1592, e successive modificazioni, alle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Bologna; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 29 settembre 1960; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno accademico 1960-61, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è stabilito come appresso: Facoltà di giurisprudenza: posti di ruolo n. 13; Facoltà di lettere e filosofia: posti di ruolo n. 17. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 novembre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 64. - VILLA
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