Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 15 gen 1961
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in esso previsti, i posti di cui al precedente saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per la Regione siciliana di corrispondere ai titolari stessi il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente loro spettare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-01;1583#art-5