Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Vista la legge della Regione siciliana 12 maggio 1960, n. 13; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Catania, il 22 giugno 1960 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-01;1583#art-1